Sì al ddl regionale sul riordino del territorio montano
Il disegno di legge sul riordino e la semplificazione
dell’ordinamento locale in territorio montano è stato approvato
oggi dalla Giunta regionale in via preliminare.
Il documento, che delinea prospettive nuove in funzione del
miglioramento dei servizi ai cittadini mediante il rafforzamento
delle strutture organizzative degli enti locali, proseguirà ora
il suo iter con l’acquisizione della prevista intesa con la
Conferenza dei sindaci della montagna per passare al vaglio del
Consiglio delle Autonomie locali e della competente Commissione
consiliare.
La Giunta considera infatti importante che lo schema di disegno
di legge venga perfezionato attraverso il contributo dei sindaci
che hanno maturato conoscenza ed esperienza nella gestione della
pubblica amministrazione del territorio montano.
L’intervento di riforma istituzionale proposto dal nuovo ddl è
limitato ai Comuni interamente o parzialmente montani delle
province di Udine e Pordenone. Per la collocazione del Collio, si
è ritenuto che le funzioni già esercitate dalla Comunità montana
siano trasferite alla Provincia di Gorizia la quale ha già
dimostrato di saperle svolgere egregiamente nel territorio
carsico al pari della Provincia di Trieste.
Secondo quanto indicato nel documento, l’area montana resterà
invariata rispetto a quella attuale per quanto concerne le
indicazioni di svantaggio socioeconomico, mentre è stata
mantenuta la previsione di graduare i benefici in tre fasce
d’intervento, senza peraltro preclusione alcuna per una
rivalutazione dei caratteri di montanità o di effettivo
svantaggio.
L’esigenza di garantire efficienza organizzativa tenendo conto
delle attuali omogeneità territoriali, ha indotto a proporre
l’aggregazione dei Comuni montani in 6 ambiti territoriali,
ognuno dei quali corrispondente ad una "Unione dei Comuni
montani" basata sul modello consolidato delle Unioni di Comuni.
A contraddistinguere ciascun ambito ci saranno opzioni radicali
ed innovative, come la presenza di due soli organi e cioè
presidente ed assemblea, l’esercizio di fondamentali funzioni
precedentemente in capo ai Comuni, la costituzione obbligatoria e
l’esercizio, altrettanto obbligatorio, delle funzioni delle
Comunità montane.