Coronavirus, Fedriga conferma le misure restrittive per il Fvg
Il governatore della Regione, Massimiliano Fedriga, ha emanato in data odierna un’ordinanza per confermare, anche alla luce delle disposizioni contenute nel provvedimentoa approvatonella giornata di ieri dal Ministero della Salute, lem misure assunte il 19 marzo scorso in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nulla cambia, dunque, rispetto al quadro già in vigore, la cui validità cesserà, salvo proroghe o ulteriori modifiche, il 3 aprile prossimo.
L’ORDINANZA
1. in attuazione del divieto di spostamento dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, ad eccezione delle specifiche necessità normativamente individuate, è fatto divieto di svolgere, all’aperto in luoghi pubblici, attività motorie o sportive e passeggiate, anche in forma individuale;
2. a chiunque presente sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è fatto obbligo di limitare i propri spostamenti esclusivamente per motivi di lavoro, di salute o di necessità, ivi compreso l’approvvigionamento alimentare, definiti dalla citata normativa nazionale e di autocertificare tali necessità nelle forme dalla stessa prescritte per l’eventuale verifica da parte delle competenti Autorità;
3. a chiunque presente sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
4. la chiusura, nella giornata di domenica, di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale ed a servizio di porti ed interporti;
5. restano possibili tutti i servizi di consegna a domicilio, domenica compresa;
6. le presenti disposizioni sono adottate per ragioni di esigenze di sanità pubblica e di igiene, con conseguente applicazione di tutte le norme, anche penali, poste a presidio delle predette esigenze;
7. l’0rdinanza n. 3 del 19 marzo 2020 cessa i suoi effetti a far data dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza ha validità dal 21/03/2020 al 03/04/2020, salvo proroga dell’efficacia del DPCM del 09 /03/2020 e del DPCM dell’11/03/2020 e fino a nuovo provvedimento.