Saldi al via dal 5 gennaio, ecco le regole di Consumatori Attivi
Con l’inflazione che non arresta la sua corsa e la recessione alle porte, le famiglie stanno vivendo un lungo periodo di spese razionali per far quadrare il bilancio. Ciò vuol dire fare scelte di acquisto sempre più consapevoli e proprio per questo i saldi invernali, al via giovedì 5 gennaio in FVG, diventano, dopo il Black Friday, un’occasione per effettuare acquisti di stagione convenienti.
Ecco dunque le regole stilate da Consumatori Attivi.
• Prova dei capi – Non c’è obbligo. È rimessa alla discrezionalità del negoziante.
• Prodotti in vendita – I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Devono riguardare la stagione che va a concludersi e devono essere esposti separatamente dagli altri.
• E’ fatto obbligo di esporre un cartello indicante la dicitura “VETRINA IN ALLESTIMENTO” per il tempo necessario a sostituire i prezzi praticati ordinariamente con i prezzi dei prodotti in vendita alle condizioni di sconto e ribasso.
• Indicazione del prezzo – Obbligo del negoziante di indicare il prezzo intero di vendita, lo sconto e il prezzo finale.
• Cambi – La possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (artt. 130 e ss. d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo) oppure che l’acquisto avvenga on line.
• Garanzia di conformità – ha durata di due anni per i beni nuovi nonché per quelli usati, a meno che, per quest’ultima non venga ridotta d’accordo tra le parti a un anno. Nel caso in cui il bene, dopo l’acquisto, riveli dei vizi, scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, sarà tenuto alla riduzione o alla restituzione del prezzo pagato in forza della risoluzione del contratto (per vizi non lievi).
• Riparazioni – Qualora il prodotto acquistato in saldo debba prevedere modifiche e/o adattamenti sartoriali alle esigenze della clientela (es. orli, maniche, asole, ecc…) il costo è a carico del cliente, salvo diversa pattuizione. L’operatore commerciale dovrà darne preventiva informazione al cliente.
• Per gli acquisti on line o comprati al di fuori di locali commerciali vige a favore del consumatore il diritto di recesso entro 14 giorni dal momento in cui il bene viene ricevuto. Tale termine può essere anche esteso convenzionalmente in base alla “gentile concessione” del venditore. Tali diritti non sono contemplati nelle vendite nei negozi fisici anche se sempre più venditori convenzionalmente concedono la possibilità all’acquirente di cambiare la merce se l’acquisto si è rivelato poi sbagliato.
Nel caso in cui non vengano rispettate le norme sui saldi possono essere, in caso di verifiche, comminate sanzioni amministrative. Le violazioni delle norme nazionali in materia di saldi sono punite ai sensi della Legge 114/1998, Art. 22, commi 3, 6 e 7 e della legge regionale 29/2005 art. 34 e ss. Le sanzioni possono andare da 600 a 3.500 euro.
Ad ogni modo le violazioni indicate dalla legge sono: merce in saldo senza cartellino del prezzo, dove deve essere indicato il prezzo pieno, la percentuale di sconto e il prezzo finale; saldi fuori da periodo; mancata separazione dei prodotti in saldo da quelli a prezzo pieno; indicazioni obbligatorie poco visibili, che potrebbero ingannare il consumatore; pubblicità ingannevole per il consumatore inerente la svendita in atto.