Sport

Campionato Carnico 2016, il Paluzza partirà da -4

Quattro punti di penalizzazione al Paluzza da scontare nella prossima Prima Categoria del Campionato Carnico, 300 euro di ammenda, squalifiche a giocatore e dirigenti.
Questa la decisione della FIGC in seguito alla vicenda riguardante Marco Zamparo, il giocatore che ha preso parte a 12 partite dello scorso campionato in maglia nerazzurra pur essendo tesserato con i Mobilieri.
Riportiamo integralmente quanto pubblicato sul comunicato ufficiale della FIGC regionale.

Marco Zamparo
Marco Zamparo

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedim ento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 231 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. MARCO ZAMPARO, del Sig. LORIS URBANO, del Sig. PIERANGELO ZAMMARCHI, del Sig. MIRKO MAIERON e della società AC PALUZZA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco ZAMPARO, calciatore, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver preso parte alle seguenti 12 gare:

03.05.2015 Bordano – PALUZZA
10.05.2015 PALUZZA – Edera
24.05.2015 Villa – PALUZZA
02.06.2015 Cedarchis –PALUZZA
06.06.2015 PALUZZA – Ovarese
05.07.2015 PALUZZA – Mobilieri
12.07.2015 Arta Terme – PALUZZA
19.07.2015 PALUZZA – Real
26.07.2015 PALUZZA – Bordano
02.08.2015 Edera – PALUZZA
06.08.2015 Frusca – PALUZZA
30.08.2015 PALUZZA – Cedarchis

nelle fila della Società PALUZZA senza averne titolo perché tesserato con la Società ASD Mobilieri Sutrio. Al suddetto calciatore si applica l’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. avendo svolto attività nell’interesse della Società PALUZZA;
Loris URBANO, Presidente della Società PALUZZA, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto la distinta delle seguenti 2 gare:

02.08.2015 Edera – PALUZZA
06.08.2015 Frusca – PALUZZA;

Pierangelo ZAMMARCHI, Dirigente della Società PALUZZA, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto la distinta delle seguenti 7 gare:

03.05.2015 Bordano – PALUZZA
02.06.2015 Cedarchis – PALUZZA
06.06.2015 PALUZZA – Ovarese
05.07.2015 PALUZZA – Mobilieri
12.07.2015 Arta Terme – PALUZZA
19.07.2015 PALUZZA – Real
26.07.2015 PALUZZA – Bordano

in cui dichiarava quanto segue: “Il sottoscritto Dirigente Accompagnatore Ufficiale dichiara che i giocatori sono regolarmente tesserati e partecipano alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti”. Ciò malgrado il calciatore Marco ZAMPARO non ne avesse titolo perché non tesserato con la Società PALUZZA;

Mirko MAIERON, Dirigente della Società PALUZZA, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto la distinta delle seguenti 2 gare:

10.05.2015 PALUZZA – Edera
24.05.2015 Villa – PALUZZA;

AC PALUZZA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art.1 bis, comma 5, C.G.S.;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco ZAMPARO, dal Sig. Loris URBANO per suo conto e, in qualità di Presidente, per la società AC PALUZZA, dal Sig. PIERANGELO ZAMMARCHI e dal Sig. Mirko MAIERON;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro)  giornate di squalifica da scontarsi in occasione della prossima edizione del Campionato Carnico per il Sig. Marco ZAMPARO, 70 giorni di inibizione per il Sig. Pierangelo ZAMMARCHI, 20 giorni di inibizione per il Sig. Mirko MAIERON, 20 giorni di inibizione per il Sig. Loris URBANO e 4 (quattro) punti di penalizzazione da scontarsi in occasione della prossima edizione del Campionato Carnico più euro 300,00 di ammenda per la
società AC PALUZZA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI

C’è poi un’altra vicenda che riguarda il Campionato Carnico Giovanissimi e in particolare l’Arta Terme. Anche in questo caso pubblichiamo il Comunicato FIGC.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 364 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Abdennabi ESSAIDI e della società AS ARTA TERME, avente ad oggetto la seguente condotta:

Abdennabi ESSAIDI, calciatore, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver preso parte, con la Società Arta Terme, alla gara Arta Terme – Ovarese del 6.9.2015 del Campionato Carnico Giovanissimi 2015-16 in posizione irregolare, in quanto non tesserato;

AS ARTA TERME, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, C.G.S.;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Abdennabi ESSAIDI e dal Sig. Ettore Pittini, in qualità di Presidente della società AS ARTA TERME;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;


− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto
dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 giornata di squalifica da scontarsi in occasione della prossima edizione del Campionato Carnico per il Sig. Abdennabi ESSAIDI, e di 1 punto di penalizzazione da scontarsi in occasione della prossima edizione del Campionato carnico Giovanissimi più € 60,00 di ammenda per la società AS ARTA TERME;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

(foto Alberto Cella)