Accorciati i tempi di pubblicità per i bandi Coopca
I giudici del Tribunale di Udine vengono incontro alle esigenze della procedura concorsuale di Coopca ed accorciano da un mese a quindici giorni il termine minimo fra il compimento dell’ultima azione pubblicitaria e la data ultima per la presentazione delle offerte di acquisto per i punti vendita.
L’istanza è stata richiesta dal legale della cooperativa carnica, Giuseppe Campeis, il quale ha spiegato che “un termine di “non meno di un mese” fra la data fissata per la presentazione di offerte d’acquisto dell’attivo ed il compimento delle pubblicità ideate, non permetterebbe di completare l’intera attività entro il 31 dicembre 2015, data prevista di cessazione della continuità aziendale diretta”.
Il collegio giudicante del Tribunale friulano (Venier, Massarelli, Zuliani) nel decreto del 3.novembre scorso, che corregge in parte l’omologa del 29 ottobre, osserva che “la necessità di un congruo termine fra pubblicità e svolgimento della gara (non inferiore a trenta giorni), per assicurare la massima informazione e partecipazione, è concetto riaffermato anche dalla recente legislazione (art. 107 secondo comma nuovo testo L.Fall.), sia pure ancora inapplicabile in mancanza di istituzione del portale nazionale di cui al novellato art. 490 primo comma c.p.c.”.
Quindi rilevano che “la richiesta può essere in parte accolta, essendo gli interessati da tempo avvertiti della presenza sul mercato dei punti vendita della proponente e potendosi avviare procedure competitive sotto forma di “licitazione privata” con invito diretto a offrire spedito a soggetti già ben identificabili”, specificando poi però che “la riduzione non può eccedere il termine di 15 giorni, per evitare che l’esigenza di trasparenza ed apertura sopra rappresentata venga completamente ignorata”.
Inoltre sottolineano che “eventuali lungaggini non comportano alcuna conseguenza, in quanto nulla vieta che i punti vendita interessati da gara non ancora completata al 31.12.2015 rimangano in esercizio nei primi giorni del 2016 per evitare che l’interruzione pregiudichi gli interessi degli acquirenti e della procedura”.