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Obbligo gomme da neve, ecco tutte le strade interessate in Fvg

Friuli Venezia Giulia Strade comunica che, in conformità con gli altri enti gestori della viabilità nella nostra regione ed analogamente a quanto in vigore nelle ultime stagioni invernali, dal 15 novembre 2019 e fino al 15 aprile 2020 sarà vigente anche sulle strade regionali, in particolare del territorio montano, l’obbligo per tutti i veicoli a motore – esclusi ciclomotori a due ruote e motocicli – di essere muniti di pneumatici invernali o avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Nel periodo di vigenza dell’obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata stradale e di fenomeni nevosi in atto.

Tale misura persegue l’obiettivo di garantire la massima sicurezza e fluidità alla circolazione stradale anche in condizioni meteorologiche avverse nel corso della stagione invernale, in considerazione del fatto che durante tale periodo alcuni tratti della rete viaria sono soggetti alla formazione di ghiaccio e a precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata che possono condizionare la sicurezza dei viaggiatori, oltreché il regolare flusso del traffico; in questo modo, inoltre, si intende evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, l’espletamento dei servizi di emergenza, sgombero neve e pubblica utilità.

Dal 15 novembre 2019 e fino al 15 aprile 2020 tale obbligo, indicato mediante apposita segnaletica, sarà vigente sulle seguenti strade regionali e statali a gestione regionale:

· SS 13 “Pontebbana” dal km 160+220 al km 213+000 (nei Comuni di Gemona del Friuli, Venzone, Moggio Udinese, Resiutta, Chiusaforte, Dogna, Pontebba, Malborghetto Valbruna)

· SS 52 “Carnica” dal km 0+000 al km 64+137 (nei Comuni di Venzone, Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo, Villa Santina, Enemonzo, Socchieve, Ampezzo, Forni di Sotto, Forni di Sopra, Lorenzago di Cadore)

· SR 251 “della Val di Zoldo e Val Cellina” dal km 60+130 al km 97+805 (nei Comuni di Montereale Valcellina, Andreis, Barcis, Claut, Cimolais, Erto e Casso)

· SR 355 “della Val Degano” dal km 0+000 al km 39+786 (nei Comuni di Villa Santina, Lauco, Ovaro, Comeglians, Rigolato, Forni Avoltri, Sappada)

· SR 512 “del Lago di Cavazzo” dal km 0+100 al km 13+500 (nei Comuni di Tolmezzo, Verzegnis, Cavazzo Carnico, Bordano, Trasaghis)

· SR 646 “di Uccea” dal km 2+600 al km 25+300 (nei Comuni di Tarcento, Lusevera, Resia)

· SR 465 “della Forcella Lavardet e Valle San Canciano” dal km 10+596 al km 49+800 (nei Comuni di Ovaro, Prato Carnico e Sappada)

· SP 22 “della Val Sesis” dal km 0+000 al km 8+582 (in Comune di Sappada)

· SR 552 “del Passo Rest” dal km 0+000 al km 48+600 (nei Comuni di Socchieve, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Meduno, Sequals)

· Raccordo SS 13/ SS 54 “raccordo a serpentina” dal km 0+000 al km 0+609 (in Comune di Tarvisio)

· R.A. 16 “Cimpello Piandipan” dal km 0+000 al km 3+754 (in Comune di Fiume Veneto)

· SR 14 “della Venezia Giulia” dal km 158+345 al km 161+150 (in Comune di Trieste)

· SR 58 “della Carniola” dal km 0+000 al km 9+229 (nei Comuni di Monrupino e Trieste)

Dal 1° gennaio 2018 Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. gestisce anche la viabilità ex-provinciale; allegato al presente comunicato viene quindi fornito anche l’elenco completo delle strade regionali locali (ex-provinciali) su cui sarà vigente dal 15 novembre il medesimo obbligo.

ORDINANZA PNEUMATICI INVERNALI – INTEGRAZIONE STRADE LOCALI

Si specifica che gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa a pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza al fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione civile.