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Ricorsi anti UTI, accolti quelli sui commissariamenti, inammissibili quelli sull’impianto della legge

Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da 56 Comuni, con l’intervento della Provincia di Udine, contro la riforma che introduce le Uti (Unioni Territoriali Intercomunali) e contro il commissariamento in caso di mancata adozione degli Statuti.

Il deposito delle sentenze, emesse dalla prima sezione del Tribunale amministrativo, è avvenuta stamani. I Comuni ricorrenti avevano contestato la riforma che, cancellando le Province, introduce le ‘Unioni territoriali intercomunali’ e dispone il commissariamento delle amministrazioni che non aderiscono alle Uti adottandone lo Statuto.

Il tweet di Riccardo Riccardi

tweet riccardi

LE SPECIFICHE

I Comuni avevano contestato la violazione della Costituzione, dello Statuto speciale del FVG, della Carta europea delle Autonomie locali, l’eccesso di potere e la violazione dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e di leale collaborazione, aggiungendo che la legge sarebbe stata il primo passo di un disegno volto a “polverizzare” l’ente Comune. In sostanza i Comuni sarebbero stati costretti ad aderire a un’Uti sulla base di una “decisione unilaterale imposta dalla Regione”, con un vincolo lesivo della loro autonomia. Secondo la Regione, invece, le Uti non sono “un nuovo livello di governo territoriale”, ma una struttura operativa al servizio dei Comuni, quindi i ricorsi sarebbero dovuti essere dichiarati inammissibili. I giudici non ritengono ammissibili pronunciamenti su questioni economiche e politiche, e anche motivi riferiti ad atti non ancora emanati o “timori di eventi futuri”.

Per quanto riguarda la questione di incostituzionalità, secondo il Tar la legge regionale, che si ispira alla riforma statale sugli Enti locali (la legge Delrio), riguarda l’individuazione di dimensioni ottimali per lo svolgimento di alcune “funzioni”, e precisa che gli Enti locali della Regione sono i Comuni, “enti autonomi – sottolinea la sentenza – con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalla legge stessa”. Viene quindi rimarcato che l’Uti “non è un nuovo livello di governo territoriale né di primo né di secondo grado, è una struttura operativa al servizio di tutte quelle attività di spettanza dei Comuni ma che si possono svolgere in maniera più efficiente mediante ricorso a una struttura sovraccomunale”. Alcune censure di legittimità costituzionale, per il Tar sono dunque “irrilevanti” e “inammissibili”. Sull’articolo 4 della legge regionale, che riguarda l’individuazione delle varie Uti e la procedura da seguire, le censure “appaiono alquanto generiche, irrilevanti e comunque manifestamente infondate e pertanto inammissibili”. Viene inoltre citata la sentenza 44 del 2014 della Corte costituzionale per cui “la legge regionale o statale può imporre ai Comuni l’esercizio in forma comune di alcune funzioni o servizi” al fine di ridurre la spesa pubblica.

LE REPLICHE DEI RICORRENTI

Di tutt’altro avviso il commento di uno dei sindaci ricorrenti, Marco Lenna, di Forni di Sotto: “E’ vero che una parte dei ricorsi è stata dichiarata inammissibile, ma è altrettanto vero che il Tar ci ha dato ragione sul fatto che non ci possono essere principi coercitivi. Ora faremo una riunione tra comuni ricorrenti e vedremo se veramente, come ha annunciato, la Regione è pronta a varare modifiche serie alla legge”. Dichiarata nulla la delibera di nomina dei commissari, ma nessuno potrà obbligarli ad aderire, ma ha salvato la dignitità costituzionale dei comuni che non ci stanno, nullo l’invio dei commissari, l’obbligatorie, pari è patta. Se la Regione non modificava con 11 emendamenti la legge stessa, era bocciato tutto l’impianto, il ricorso ha forzato l’attività, rispetto all’origine,

 

Un pensiero su “Ricorsi anti UTI, accolti quelli sui commissariamenti, inammissibili quelli sull’impianto della legge

  • marco lenna

    La vittoria di Pirro era chiaro che le perimetrazioni venissero bocciate.. essendo facoltà della regione FVG organizzare il territorio come crede (visto il nostro statuto). ma la vera vittoria dei comuni ricorrenti è l’obbligatorietà…. Venendo a mancare essa la riforma risulta inutile.. Quindi tempo perso lavoro perso e soldi buttati…. Mi sa’ che qualcuno in lato ha perso il senso logico delle cose ed il contatto con la relata’… ora impugneremo i tagli…..
    Marco Lenna

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